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Codice Ambiente, modifiche alle procedure di valutazione ambientale

In che senso? Ecco tutti i dettagli


Semplificazioni per la VIA e la VAS e maggiore attenzione al discorso della sostenibilità con l’introduzione dello sviluppo sostenibile tra gli obiettivi da perseguire. È quanto in concreto il Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 giugno 2010 ha approvato attraverso un decreto legislativo che apporta modifiche alle Parti prima, seconda e quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante norme in materia ambientale. Semplificazione per le procedure valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (AIA) - IPPC.

Il decreto legislativo era stato predisposto ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). L'articolo 12, infatti, prevedeva una nuova delega al governo - da esercitare entro il 30 giugno 2010 - in materia ambientale da attuarsi nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge 308/2004.
Le modifiche alla parte prima del Codice ambientale definiscono la "tutela dell'ambiente" quale finalità di tutta l'azione normativa ed amministrativa dello Stato e non del solo decreto legislativo. Tra gli obiettivi della tutela dell'ambiente entra ora ufficialmente il concetto di sviluppo sostenibile. In materia le Regioni si ritrovano i poteri sostitutivi del Governo, per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente. Viene, infine, inserito un richiamo al rispetto del diritto internazionale.
All'interno della parte seconda del Codice ambientale vengono introdotte disposizioni di coordinamento delle procedure di VIA ed AIA che, nella prassi, tendevano a sovrapporsi creando duplicazioni istruttorie.
Per le opere di competenza statale è prevista per legge l'accorpamento delle due procedure, con assorbimento della procedura di AIA da parte della procedura VIA. Per le opere di competenza regionale, il predetto assorbimento è previsto solo ove l'autorità competente in materia di VIA coincida con quella competente in materia di AIA.
Si prevede anche il ricorso obbligatorio alla strumentazione informatica per la trasmissione della documentazione oggetto delle valutazioni ambientali; si ribadisce che la verifica di assoggettabilità riguarda gli impatti significativi e negativi sull'ambiente; vengono precisati i termini della fase di consultazione e coordinate le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione del pubblico al fine di evitare duplicazioni; si prevede, in via generale, l'esperibilità del rimedio avverso il silenzio dell'amministrazione previsto dall'articolo 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Le correzioni ed integrazioni alla parte quinta del Codice riguardano la tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.
La revisione interessa, in via prioritaria, il titolo I: si introducono alcune correzioni e integrazioni alle definizioni, tra le quali si segnala la distinzione tra nozione di impianto e nozione di stabilimento, indispensabile per la definizione degli adempimenti che ricadono sui gestori e sull'amministrazione; al fine di colmare la lacuna in tema di controlli delle emissioni di impianti sottoposti alla competenza statale, si attribuisce al Ministero dell'ambiente il ruolo di autorità competente per il controllo delle piattaforme off-shore e dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore; si elencano gli impianti e le attività in deroga; in materia di impianti termici civili (titolo II della parte quinta), si precisa che la disciplina speciale si applica soltanto agli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW; sono invece sottoposti alla disciplina ordinaria del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore in quanto non si differenziano, sul piano delle emissioni in atmosfera, dai normali impianti industriali e devono pertanto soggiacere alle stesse regole; si attribuisce ai piani regionali di qualità dell'aria il potere di imporre nuovi requisiti tecnico-costruttivi e valori limite di emissione più severi di quelli statali.


(02-08-2010 06:33)



 
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