È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 15 febbraio 2010, che accoglie, fra gli altri, il provvedimento di rinvio del termine per l'iscrizione al SISTRI, il sistema per la tracciabilità dei rifiuti. Il nuovo termine per l'adesione è stato spostato al 30 marzo 2010, in linea con le richieste di modifica avanzate dagli autotrasportatori nel corso di un tavolo istituito a febbraio dal sottosegretario ai trasporti Bartolomeo Giachino.
Queste le altre richieste degli autotrasportatori:
- Obbligo all'iscrizione al Sistri anche per i trasportatori esteri che effettuano trasporti di rifiuti in Italia
- Estensione dell'obbligo d'iscrizione anche per chi effettua il trasporto di rifiuti solidi urbani, alle categorie non soggette al Mud, ai terminalisti, ai porti ed alle imprese logistiche
- Riesaminare i costi delle attrezzature da installare sugli autoveicoli, perché le stime ministeriali sarebbero molto più basse di quelle rilevate dalle associazioni degli autotrasportatori (100 euro previsti, contro almeno 600 euro reali)
- Semplificazioni per chi trasporta solo rifiuti non pericolosi, come per esempio esonero dalle fideiussioni ed evitare una doppia iscrizione per la stessa azienda che trasporta sia pericolosi, sia non pericolosi
- Limitare la responsabilità del vettore alla sola attività di trasporto
- Prolungare la possibilità di sosta nei terminal e nei porti da quattro a sei giorni
- Rivedere alcune norme che risultano incompatibili con il Codice della Strada.
Ma cos'è e come funziona il SISTRI, sistema per la tracciabilità dei rifiuti?
Con il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 è stato istituito il SISTRI, ovvero il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, che rivoluzionerà la metodologia utilizzata sino ad oggi e comporterà obblighi e scadenze per le imprese e gli enti che producono, trasportano e/o trattano rifiuti speciali, pericolosi e non.
Lo scenario di applicazione
In base al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, art. 184, i rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali, mentre secondo la pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
In particolare, sono rifiuti speciali:
- I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
- I rifiuti da lavorazioni industriali;
- I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- I rifiuti da attività commerciali;
- I rifiuti da attività di servizio;
- I rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- Il combustibile derivato da rifiuti.
Mentre sono rifiuti speciali pericolosi:
- Rifiuti derivanti da industria chimica, metallurgica, fotografica, conciaria e tessile;
- Rifiuti derivanti da raffinazione del petrolio;
- Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini;
- Oli esauriti e solventi.
Attualmente il sistema di gestione delle informazioni è cartaceo e si basa sul Formulario di identificazione dei rifiuti, sul Registro di scarico e scarico e infine sul MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale): questo sistema consente di conoscere i dati relativi alla gestione dei rifiuti speciali con un ritando di 2-3 anni, quindi rende molto difficoltosa l'individuazione di politiche ambientali più mirate.
Inoltre, dal momento che il ciclo di gestione dei rifiuti speciali, in particolar modo di quelli pericolosi, in Italia è viziato da diffusi fenomeni di illegalità, difficili da contrastare perché non è possibile evidenziare con certezza la movimentazione dei rifiuti da quando sono prodotti a quando vengono smaltiti. Implementare un sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti, consentendo di avere accesso ai dati in tempo reale, da un lato permetterà l'adozione tempestiva di politiche mirate per la loro gestione, dall'altro renderà possibile il contrasto all'illegalità riducendo sia il danno ambientale sia la concorrenza sleale fra le imprese, a tutto vantaggio delle aziende che, operando nella legalità, sostengono costi maggiori per lo smaltimento dei rifiuti.
Il SISTRI
In base a quanto disposto dalla Direttiva UE 2008/98/CE, con il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 è stato istituito il SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), gestito dal Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.
Hanno l’obbligo di aderire al nuovo sistema:
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. n. 152/2006, con più di dieci dipendenti;
- I Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania;
- I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- I consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- Le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
- Il terminalista concessionario dell'area portuale e l'impresa portuale ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
- I responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi
- Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
Esistono, inoltre, categorie di soggetti per i quali l'adesione al SISTRI è volontaria:
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti con meno di 10 dipendenti;
- Le imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi;
- Gli imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi;
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle artigianali, industriali e di trattamento rifiuti.
Dispositivi elettronici del SISTRI, consegna e installazione
A coloro i quali aderiscono al SISTRI verranno consegnati:
Dispositivo USB - Un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso.
Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti;
Black Box - Un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito black box;
Apparecchiature idonee per monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi dagli impianti di discarica.
La consegna dei dispositivi USB e delle black box avverrà:
- Per le imprese di trasporto iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Sezione regionale o provinciale dell'albo competente;
- Per tutti gli altri operatori, presso la Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la propria sede legale, oppure presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali delegate dalle Camere di Commercio.
Verranno inoltre consegnati al legale rappresentante dell'operatore:
- Il dispositivo USB già personalizzato;
- La stampa in busta cieca delle password per l'accesso e l'utilizzo del sistema;
- Nel caso in cui l'operatore sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate a installare le black box nelle provincie interessate.
Ciascun operatore dovrà acquistare, a proprie spese, una scheda SIM dati GPRS di qualsiasi operatore telefonico per ciascuna black box da installare: nel modulo per il ritiro delle black box, consegnato insieme alla lista delle officine, l'interessato dovrà inserire PIN, PUK, numero di telefono e intestatario della SIM rilasciata dal gestore telefonico.
Come funzionerà il SISTRI
Il flusso dei dati avverrà tramite la scheda SISTRI, un documento elettronico composto da diverse sezioni, da copilare a cura di ciascun soggetto coinvolto nel processo di gestione dei rifiuti.
Quando il produttore intende movimentare un rifiuto, accede al sistema SISTRI, si autentica tramite le credenziali che gli sono state consegnate all'iscrizione, e seleziona nella scheda SISTRI - Area Registro Cronologico il codice CER con il corrispondente quantitativo.
Il sistema, in automatico genera una Scheda SISTRI - Area Movimentazione con tutte le informazioni inserite precedentemente dall'operatore nel suo Registro ed avente uno specifico codice identificativo che accompagnerà il rifiuto durante tutto il suo percorso.
A questo punto il produttore compilerà gli ultimi campi previsti, ovvero il numero di colli, se il rifiuto è soggetto a procedura ADR, l'eventuale presenza di un intermediario, l'indicazione dell'impianto di destinazione e il caricamento del certificato analitico se previsto.
Anche il delegato dell'azienda di trasporto accederà al sistema SISTRI, e compilerà la parte di sua competenza della scheda precedentemente aperta dal produttore con: mezzo utilizzato, conducente, targa, data, percorso ed eventuale tratta intermodale.
In questa fase interviene il conducente del mezzo, che partito dall'azienda con l'autoveicolo dotato della corrispondente black box, del dispositivo USB e di una copia della scheda SISTRI, si dirige verso la sede del produttore per prendere in carico i rifiuti.Terminato il carico, inserirà il dispositivo USB nel PC del produttore per dare il via al tracciamento del percorso.
Una volta arrivato a destinazione ed effettuate le verifiche da parte del gestore dell'impianto, il delegato dell'azienda che riceve il carico accederà al sistema SISTRI, e compilerà la sezione di propria competenza della scheda con: spedizione accettata e quantitativo ricevuto.
Il sistema genererà così per l'azienda di trasporto la riga di scarico del Registro Cronologico, e compila automaticamente per il gestore dell'impianto di destinazione la riga di presa in carico dei rifiuti.
Il ciclo si conclude con l'inserimento del dispositivo USB da parte del conducente del mezzo nel PC del destinatario per l'invio al SISTRI dei dati memorizzati nella black box durante il percorso.
Cristina Moretti
(09-03-2010 15:05)
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